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RAEE – Legge 166/2024

Legge 166/2024, art. 14-bis

È entrata in vigore il 15 novembre 2024 la legge 166/2024 contenente l’art. 14-bis. Il testo introduce novità significative, toccando da vicino la gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).  Obiettivo è sia incrementare il recupero di materie prime critiche contenute nei RAEE, sia semplificare gli adempimenti per i soggetti coinvolti nella raccolta, garantendo una corretta gestione ambientale.

Semplificazioni per Distributori e E-commerce

La parte più rilevante è contenuta nell’articolo 14-bis della legge. La norma apporta modifiche al D.Lgs. 49/2014.

Modificazioni:
  • inserimento del Comma 10.2. Impone ai sistemi collettivi dei produttori di AEE l’obbligo di:

– progettare, realizzare e finanziare programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione rivolti ai cittadini sulla raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del loro riciclo;

– destinare ogni anno a tali attività almeno il 3% dei ricavi dell’esercizio precedente

– trasmettere al ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, entro il 30 aprile, una relazione dettagliata sulle iniziative svolte

In caso di mancato rispetto delle disposizioni, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica applica al sistema collettivo interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all’1% e non superiore al 3% del totale dei ricavi realizzati dal sistema collettivo inadempiente nell’esercizio precedente a quello in cui si è verificata la violazione.

  • riscrittura dell’art. 11:
  1. sistema uno contro uno: i distributori devono garantire, al momento della vendita di una nuova apparecchiatura, il ritiro gratuito dell’apparecchiatura usata di tipo equivalente. Per le AEE professionali, il ritiro può essere svolto su base volontaria dai distributori incaricati dai produttori di provvedere al ritiro di RAEE professionali.
  2. sistema uno contro zero: i distributori con almeno 400 m2 di vendita di AEE devono assicurare il ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti da nuclei domestici, senza l’obbligo di acquisto di un nuovo prodotto. I negozi più piccoli possono aderire su base volontaria, anche solo per alcuni RAEE.
    N.B: i distributori, e coloro che effettuano televendite e vendite elettroniche, hanno l’obbligo di informare i consumatori sulla gratuiutà del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante apposite comunicazioni nel proprio sito internet. Inoltre, i distributori di cui al punto 2, sono tenuti a informare i consumatori dell’assenza dell’obbligo di acquistare altra o analoga merce.
  3. deposito e trasporto: il deposito preliminare dei RAEE che il distributore ritira presso il punto vendita o altri luoghi è considerato parte della raccolta ai sensi del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006). Al deposito preliminare alla raccolta effettuato dai distributori non si applicano gli articoli 208, 212, 213 e 216 e le disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006. I rifiuti ritirati ai sensi dei punti 1 e 2 possono essere raggruppati e, ove ritirati selettivamente, depositati per tipologia nella stessa area di deposito preliminare.
    Il trasporto dal deposito al centro di raccolta può avvenire, a seclta del distributore o del soggetto da esso incaricato, ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato raggiunge i 3.500 Kg per ciascuno dei raggruppamenti di cui all’All. I annesso al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40.
    Il deposito preliminare ha durata non superiore a un anno, anche nel caso in cui il quantitativo ritirato e depositato non raggiunga i 3.500 Kg.
    I dati annuali relativi al peso dei RAEE ritirati nel punto vendita, raggruppati e depositati, sono conservati da ciascun distributore per tre anni.
    Nel caso in cui il trasporto avvenga a carico del distributore, i dati di cui al periodo precedente sono comunicati al Centro di coordinamento.
  4. il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in un luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, nel quale i RAEE sono protetti da pioggia, vento e simili mediante appositi sistemi di copertura, anche mobili, nonché raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, in conformità all’art. 187, co. 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
    I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, possono avvalersi del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta allestiti da un altro distributore che non operi mediante tecniche di comunicazione a distanza, o organizzare autonomamente il ritiro e il deposito in conformità alle disposizioni del presente decreto.
  5. i distributori o i soggetti incaricati che effettuano il ritiro non sono soggetti all’obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui all’art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, né all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 189, co. 3, del medesimo D.Lgs., e non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all’art. 188-bis, co. 3 del D.Lgs stesso.
  6. le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto incaricato non sono subordinate all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.
  7. il trasporto è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.


Le presenti disposizioni si applicano altresì al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività.

 

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